28 luglio, 2026
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In vigore le modifiche al D.Lgs. 199/2021: nuove regole per la copertura energetica green nei cantieri civili e nel patrimonio pubblico.
Dal 3 agosto 2026 è entrata ufficialmente in vigore la nuova disciplina che regola gli obblighi di integrazione delle fonti di energia rinnovabile (FER) negli edifici.
L'aggiornamento normativo, introdotto dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 (in recepimento della direttiva europea RED III - UE 2023/2413), modifica in modo sostanziale l'articolo 26 e l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021.
Si tratta di un passaggio decisivo per tutto il settore delle costruzioni, che alza l'asticella della decarbonizzazione del patrimonio immobiliare italiano e impone nuove regole strategiche a progettisti, imprese e amministrazioni pubbliche.
Come sottolineato nell'analisi pubblicata su Italia Oggi a firma di Cristian Angeli, la data del 3 agosto 2026 rappresenta un discriminante operativo fondamentale:
· Pratiche edilizie presentate dal 3 agosto 2026: ricadono interamente sotto il nuovo regime e devono soddisfare i rinnovati criteri minimi di copertura da rinnovabili stabiliti dal nuovo Allegato III.
· Pratiche già avviate prima del 3 agosto: continuano a fare riferimento alla disciplina previgente.
La vera novità risiede nell'ampliamento del perimetro di applicazione. L'obbligo di integrare le fonti rinnovabili per soddisfare i fabbisogni energetici non riguarda più soltanto le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti (di primo livello), ma si estende a:
1. Ristrutturazioni importanti di secondo livello (interventi su oltre il 25% dell'involucro edilizio);
2. Interventi di ristrutturazione degli impianti termici, ove sia tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.
Accanto al rafforzamento delle percentuali di copertura green, il D.Lgs. 5/2026 introduce una novità fondamentale nella gestione dei vincoli: la revisione del regime delle deroghe.
Fino a oggi l'esenzione dagli obblighi poteva essere giustificata quasi esclusivamente da un'impossibilità tecnica. Con la nuova formulazione dell'articolo 26, l'esclusione (o l'assolvimento parziale) potrà essere motivata anche dalla non fattibilità economica dell'intervento.
Cosa comporta per la pratica professionale?
Per progettisti e tecnici sarà indispensabile redigere un'accurata motivazione tecnico-economica all'interno della relazione energetica (ex Legge 10), che diventerà un elemento centrale durante l'istruttoria edilizia presso i Comuni.
Le novità del Decreto coinvolgono da vicino anche il patrimonio immobiliare pubblico.
Attraverso il nuovo comma 2-bis dell'art. 26, il legislatore stabilisce che gli obblighi per la copertura dei consumi elettrici e di calore degli edifici della P.A. possano essere assolti anche mediante impianti a rinnovabili installati ed eserciti da soggetti terzi.
Agli Enti Locali viene concessa un'ampia flessibilità organizzativa (anche in forma associata o tramite enti delegati), aprendo la strada all'adozione di modelli contrattuali e gestionali innovativi — come il Partenariato Pubblico-Privato (PPP), la Finanza di Progetto e le formule ESCo — per la riqualificazione di scuole, municipi e strutture territoriali senza gravare direttamente sui bilanci comunali.
In questo scenario, l'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 impone un cambio di passo immediato nella pianificazione e nella progettazione edilizia: trasformare un vincolo normativo in un'opportunità di sviluppo sostenibile è oggi la vera sfida per PA e imprese.
Fonte: Italia Oggi, Sezione Edilizia e Territorio, Edizione del 04/08/2026, pag. 1, 24.
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