Beccaceci

Whistleblowing

Il whistleblowing è uno strumento di compliance aziendale previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 entrato in vigore il 30 marzo 2023 di “attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

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  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società (“Modello 231”), che non rientrano nelle violazioni indicate ai punti successivi;
  • illeciti che rientrano nell’ambito della normativa in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, compresa la violazione di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato e la violazione di norme al fine di ottenere un vantaggio fiscale per la Società.
  • In linea con quanto previsto dal Decreto, il presente protocollo non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto:
  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • le violazioni di norme già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati all’interno dell’allegato II del Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nella parte II dell’allegato dalla direttiva (UE) 2019/1937;
  • le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.
  • violazioni delle misure restrittive dell’Unione Europea.
  • i lavoratori subordinati;
  • i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
  • i lavoratori o i collaboratori, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (fornitori);
  • i liberi professionisti e i consulenti;
  • i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto).

Le misure di tutela previste dal presente protocollo trovano applicazione anche con riferimento a: facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante; colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

Il protocollo si applica anche qualora la segnalazione avvenga:

  • quando il rapporto giuridico con la società non sia ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite nella fase di selezione o, comunque, precontrattuale;
  • durante il periodo di prova;
  • dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le Segnalazioni dovranno essere inviate attraverso uno dei seguenti canali:

  • attraverso la piattaforma informatica disponibile sul sito aziendale;
  • in forma orale, con richiesta di appuntamento con lil Gestore delle segnalazioni tramite il predetto canale informatico.

Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza, è preferibile l’invio della segnalazione tramite la piattaforma informatica. Le segnalazioni in forma orale saranno oggetto di un apposito verbale redatto dal Gestore delle

segnalazioni e sottoscritto dal segnalante.

Gli organi aziendali competenti per la gestione delle segnalazioni, d’ora in avanti OWNER, sono:

  • L’Organismo di Vigilanza (OdV);
  • La funzione di Prevenzione della Corruzione.
  • I soggetti incaricati della gestione della segnalazione non possono rivelare l’identità del segnalante o altre informazioni da cui è possibile evincerla a nessun’altro soggetto senza il suo consenso espresso.

L’owner prende visione dei dati riportati dal segnalante e provvede a rilasciare allo stesso avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione.

L’owner, rilevata la segnalazione procede ad un’analisi preliminare, al fine di accertare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una valutazione dell’ammissibilità della Segnalazione stessa e, se necessario, e ove non già precisato nella segnalazione, può richiedere la corretta
identificazione del segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione. Nello svolgimento della suddetta analisi, l’owner adotta idonee misure volte a tutelare l’identità del segnalante.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l’assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l’infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest’ultima è archiviata. Si procederà all’archiviazione della segnalazione quando la stessa risulti:

  • non circostanziata o verificabile anche a seguito degli opportuni e diligenti approfondimenti;
  • non rientra nell’ambito delle materie segnalabili (es. interesse personale);
  • contiene fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già archiviate ove dalle verifiche preliminari svolte non siano emerse nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica.

Dell’esito delle valutazioni effettuate è data informazione al Segnalante entro 3 mesi. L’owner, in particolare, redigerà un report della segnalazione con evidenza delle attività svolte e dell’esito delle stesse. Qualora non si debba procedere con l’archiviazione della segnalazione, si procede con la fase istruttoria.

FASE 3: Istruttoria interna

L’owner effettua specifiche attività di accertamento e nell’ambito dell’istruttoria può avvalersi eventualmente sia di soggetti facenti parte di altre strutture aziendali in base a specifiche competenze, che di esperti o consulenti esterni alla Società (che sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni ricevute). Nel corso dell’istruttoria l’owner può concludere la stessa se sia accertata l’infondatezza della Segnalazione.

L’owner provvede tempo per tempo a registrare nell’applicativo le attività svolte nell’ambito dell’istruttoria. Nel caso in cui l’owner svolga le attività con altri soggetti, per gli incontri più rilevanti, sarà redatto un apposito verbale sottoscritto dai partecipanti agli incontri.

FASE 4: Conclusione dell’istruttoria

L’owner, concluso l’iter di esame/valutazione predispone una Relazione finale contenente le risultanze delle analisi effettuate con una prima indicazione della sussistenza o meno dell’illecito che trasmette al Presidente dell’Organo Amministrativo. Successivamente, condiviso l’esito dell’istruttoria con il Presidente, la Relazione verrà altresì comunicata alle Funzioni di Controllo interessate da particolari Segnalazioni (Revisore, etc.).

Inoltre, sempre nel termine dei 3 mesi, comunica gli esiti del procedimento al Segnalante e al Segnalato. In funzione alle criticità rilevate in fase di analisi delle Segnalazioni, l’owner può fornire al Dirigente, responsabile della Funzione interessata dalla Segnalazione, un eventuale “action plan” necessario per la rimozione di eventuali debolezze di controllo rilevate.

A seconda dell’esito del procedimento la Società definirà eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società stessa (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall’Albo della Società).

Si evidenzia che, nel caso in cui la Segnalazione, risultata infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave da parte del lavoratore dipendente, potrà essere valutata l’apertura di un procedimento disciplinare.

Nel caso in cui la Segnalazione sia stata effettuata con dolo o colpa grave da un soggetto diverso dal lavoratore dipendente, la Società può concordare con il Legale e/o con altre Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, risoluzione del contratto, sospensione/cancellazione di fornitori dall’Albo della Società).

Segnalazione Esterna – ANAC

La Società rende noto che presso l’ANAC è attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L’accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore. Si precisa che le segnalazioni riguardanti condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e

violazioni del Modello 231 non potranno essere segnalate tramite il canale esterno istituito presso l’ANAC. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

  •  non è stato attivato un canale di segnalazione interno o lo stesso, laddove attivo, non risulti comunque conforme ai requisiti normativi (ad esempio non garantisce riservatezza del segnalante);
  •  la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito nei tempi e con le modalità descritte nel presente Regolamento;
  •  la persona segnalante ha validi motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  •  la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per l’utilizzo di tale canale di segnalazione esterna si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell’ANAC.

Divulgazioni Pubbliche

Il D.Lgs. n. 24/2023 introduce un’ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica, accedendo alle medesime garanzie di protezione previste per le segnalazioni interne ed esterne.

Per beneficiare di tali tutele è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  •  la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro;
  •  la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  •  la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

Tutela del Segnalante – Riservatezza

La Società assicura la riservatezza del segnalante e vieta ogni ritorsione o discriminazione a carico di chi effettua la segnalazione. Chiunque sia coinvolto nel processo di gestione della segnalazione ha l’obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi,

direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni

ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. Anche nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare che si dovesse avviare a seguito della segnalazione, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In questo caso è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni

della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell’identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Misure di protezione del Segnalante e divieto di ritorsione

Nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 24/2023 coloro che effettuano le segnalazioni non possono subire alcuna ritorsione. Si intende per ritorsione: “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o

minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che possono costituire ritorsioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 secondo quanto previsto dall’art. 17 D.Lgs. 24/2023:

  •  il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  •  la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  •  il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  •  la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  •  le note di merito negative o le referenze negative;
  •  l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  •  la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  •  la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  •  la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  •  il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  •  i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  •  l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  •  la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  •  l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  •  la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione di quanto previsto dall’art. 17 sono nulli (ad esempio, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, il mutamento di mansioni). Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 24/2023, nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei

comportamenti, atti o omissioni che possono costituire “ritorsioni” si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L’onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, è a carico di colui che le ha poste in essere (datore
di lavoro). La società, in linea con la normativa interna, agisce in modo da evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione dei segnalanti, anche in caso d’infondatezza della segnalazione, assicurando altresì la riservatezza del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la

tutela dei diritti della Società.

Le misure di tutela previste dal Decreto si applicano ai Destinarti a condizione che:

  • – al momento della segnalazione, l’autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito delle violazioni oggetto del presente protocollo;
  • – la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal presente protocollo e dal Decreto.

Le misure di tutela trovano applicazione anche in caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni. Nel caso in cui il soggetto Segnalante ritenga di aver subito un atto di ritorsione lo comunica all’owner, il quale a seguito di accertamenti, prenderà gli opportuni provvedimenti.

Sanzioni Disciplinari

Il Datore di lavoro applica i provvedimenti sanzionatori previsti nel Sistema Disciplinare, salvo le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da parte di ANAC, nei confronti di coloro che risultano essere responsabili degli illeciti così come enunciati nell’art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023. In particolare, vengono applicate sanzioni quando:

  •  sono state commesse ritorsioni
  •  la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla
  •  è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12
  •  non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
  •  è accertata, nel caso dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 24/2023, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria
    o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.