Beccaceci

Nuovo Codice degli appalti, cosa cambia

Il Nuovo Codice degli appalti, introdotto con il D. Lgs. n. 36\2023diverrà pienamente efficace a decorrere dal primo luglio di quest’anno. A partire da questa data le nuove disposizioni soppianteranno quanto previsto dal d.lgs 50 del 2016, attualmente in vigore. Nell’articolo che segue andremo ad esaminare le principali novità introdotte dal nuovo Codice, per capire cosa cambierà a partire da luglio 2023.

Principali cambiamenti introdotti D. Lgs. n. 36\2023

Le nuove disposizioni, che avranno efficacia a partire dal 1° luglio 2023, includono la revisione obbligatoria dei prezzi, specifici meccanismi di qualificazione obbligatoria per gli operatori economici, una valorizzazione del ruolo attribuito al rating d’impresa, il rafforzamento dell’uso delle piattaforme digitali e la stabilizzazione delle soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate introdotte dal c.d. D.L. Semplificazioni. Inoltre, il nuovo Codice degli appalti prevede una nuova disciplina per l’istituto dell’appalto integrato ed una notevole apertura al subappalto a cascata, limitabile solo previo provvedimento motivato della stazione appaltante. La normativa italiana è stata quindi adeguata a quella europea.

 Attuazione e punti di interesse

Il Nuovo Codice degli appalti è stato introdotto dal d.lgs 36 dell’anno corrente con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. È in vigore dal 1 aprile 2023 ma bisognerà attendere il 1 luglio affinché le sue disposizioni possano acquisire efficacia. È doveroso ricordare come le disposizioni previste dal d.lgs 50 del 2016, ossia quelle immediatamente precedenti, continueranno a rimanere in vigore per tutti quei bandi pubblicati in data antecedente al mese di luglio.

Col d.lgs 36/2023 vengono introdotte alcune novità sostanziali, tra cui la semplificazione delle procedure, dovuta alla digitalizzazione e all’interoperabilità delle banche dati, oltre a una differente ridistribuzione delle responsabilità nelle diverse fasi progettuali con conseguente ridefinizione del ruolo del RUP (Responsabile Unico del Progetto).

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