Caro materiali: il Comune è tenuto a riconoscere per intero le compensazioni anche se non accede al fondo.
A stabilirlo la sentenza 235 del TAR di Bolzano, datata 10 luglio 2023. Si tratta di un significativo intervento giurisprudenziale nel contesto del caro materiali. Si delineano importanti aspetti riguardanti la responsabilità dell’amministrazione e l’indennizzo dovuto in situazioni di ritardo nella gestione delle richieste dei ricorrenti.
Argomento centrale della sentenza: il ritardo nell’adempimento da parte dell’amministrazione, nel caso di richieste avanzate dai ricorrenti, non può portare a una limitazione dell’indennizzo che deve essere erogato. Tale limitazione non può essere applicata se l’indennizzo avrebbe potuto essere coperto tramite fondo statale. In questi scenari, il comune deve versare l’intero importo del risarcimento, indipendentemente dalla disponibilità di fondi sufficienti all’interno delle revisioni dei prezzi.
Un quadro di riferimento è stato fornito dal legislatore attraverso il D.L. 73/2021, comunemente noto come “decreto sostegni bis”. Emanato per contrastare l’escalation del caro materiali che si protrae dal 2021, il Decreto ha stabilito un adeguamento straordinario dei prezzi per gli appalti pubblici realizzati e contabilizzati in quell’anno. Inoltre, le richieste di compensazione avrebbero dovuto essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale.
Caro materiali, la sentenza di Bolzano fa giurisprudenza
La sentenza del TAR ha affrontato la questione della tempistica e del dovere dell’amministrazione di rispettare i termini procedurali. Nello specifico, il Comune ha risposto con un notevole ritardo alla richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla parte ricorrente. A causa del ritardo, l’amministrazione non ha potuto accedere al fondo statale per ottenere i fondi necessari.
Per i giudici, l’approccio del Comune (basato sulla presunta disponibilità dei propri fondi) non può giustificarne l’azione tardiva. Il TAR ha ribadito che la responsabilità dell’amministrazione di pagare l’intero importo dell’indennizzo è inderogabile, a prescindere dalla disponibilità dei fondi.
La sentenza del TAR Bolzano ha stabilito un importante principio giurisprudenziale circa la responsabilità dell’amministrazione nell’affrontare le richieste di revisione dei prezzi e l’indennizzo dovuto. Chiarisce che il ritardo dell’amministrazione non può limitare l’indennizzo, e la responsabilità di pagamento spetta interamente all’amministrazione, soprattutto se il ritardo è causato dal mancato rispetto dei tempi procedurali previsti per l’accesso ai fondi statali.
Questa decisione avrà conseguenze significative per i futuri casi in cui si verifichino situazioni simili nel contesto delle richieste di revisione dei prezzi e dell’indennizzo dovuto per il caro materiali.
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